Con il parere n. 261 dell’11 gennaio 2019, l’Aran ha sostanzialemente cancellato, in vista delle prossime progressioni economiche avviate in numerosi Enti, il contributo economico perequativo riservato agli aumenti contrattuali 2018 dei bassi profili professionali stabilendo il principio per il quale i lavoratori che raggiungono la massima scala delle categorie professionali A, B, C, D, non hanno diritto a percepire “l’elemento perequativo” di riallineamento alla media degli ultimi aumenti contrattuali .
Contestando la validità giuridica dell’interpretazione contrattuale come definita nel citato parere n. 261/2019 dall’Aran, la Uil diffida le Amministrazioni dal dare corso all’orientamento interpretativo in ragione del principio regolato dal Contratto di cui all’art. 66 comma 1 che definisce la natura “compensativa” dell’elemento perequativo, quindi voce diversa e ben distinta dalle competenze di classe economica.