EELL, firmato il vecchio, povero, innovativo CCNL 2019-21

A distanza di poche settimane dalla fine del 2022, finalmente è giunta la firma del nuovo CCNL scaduto l’anno passato, 2021. Come se non bastasse, il nuovo contratto, nato già vecchio è anche povero, nel senso che non recupera nemmeno una parte dell’impennata inflazionistica al punto che lo stesso sindacato è costretto suo malgrado a contenere gli slanci propagandistici ed ammettere di ”guardare al prossimo contratto 2022-24”, perchè questo ultimo rinnovo è maturato in un contesto economico molto critico per la nazione. Le previsioni dell’indice IPCA per il triennio 2019-21 sono risultate infatti sensibilmente inferiori alla inflazione reale che ha raggiunto e superato l’11% per cui, le risorse appostate in bilancio per i rinnovi del pubblico impiego si sono rivelate scarse e insufficineti a coprire il costo reale della vita.

In compenso, il nuovo, vecchio, povero contratto degli Enti territoriali, ci offre alcune novità di rilievo in tema di ordinamento professionale; progressioni di carriera; qualificazione remunerativa dell’esperienza e delle abilità; istituzionalizzazione del lavoro a distanza.

Proseguiamo con ordine. La prima rilevante innovazione, è il nuovo semplificato sistema di inquadramento del personale. Dal primo aprile 2023 i lavoratori in servizio migreranno 

nelle nuove aree di inquadramento dei neoassunti seguendo lo schema alla nostra sinistra in questa pagina. La categoria A, sarà assorbita nell’area operatori alla quale si avrà accesso dall’esterno con la scuola dell’obbligo. La categoria B, sarà inquadrata nell’area degli operatori esperti, per la quale l’accesso esterno è previsto con il titolo di scuola dell’obbligo ed una qualificazione professionale. La categoria C, entrerà nell’area degli istruttori per il cui accesso esterno è previsto il possesso del diploma di maturità.

Infine la categoria D, sarà inquadrata nell’area funzionari ed elevata qualificazione alla quale potranno accedere dall’esterno coloro che sono in possesso di una laurea breve o di una laurea magistrale.

Il nuovo contratto è andato poi a sanare quella che a lungo è stata una vera e propria ingiustizia. Ricorderete che la prima riforma Brunetta (D.Lgs 150/09), aveva sostanzialmente fossilizzato le carriere cancellando il sistema dei concorsi riservati agli interni. Ebbene, dopo oltre un decennio, si restituisce ai lavoratori pubblici la dignità di poter far valere l’esperienza e le abilità acquisite sul campo con il ripristino delle progressioni verticali i cui procedimenti comparativi dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025. La selezione seguirà alcuni criteri di merito: la valutazione della performance conseguita negli ultimi tre anni; il non essere stato fatto oggetto di provvedimenti disciplinari; il possesso di titoli di studio e competenze professionali certificate (leggi da pag.26 a pag.29).

La innovazione piu’ significativa, a nostro avviso riguarda quella delle posizioni di Elevata qualificazione e lo stipendio di risultati. Ebbene, nei piccoli Enti, ove dovessero mancare funzionari od in quelle Amministrazioni in cui i funzionari non dovessero essere in possesso delle necessarie competenze ed abilità professionali richieste, le ”elevate qualificazioni” potranno essere esercitate anche dagli istruttori e dagli operatori qualificati che avranno dato prova di sé nel corso dell’esperienza lavorativa sul campo. S’introduce pertanto un criterio di riallineamento al settore privato ed equità che a lungo ha visto frustrate le migliori intelligente nella P.A. impossibilitata a riconoscere i talenti e le vocazioni innate come accade in tutte le aziende private (leggi da pag. 33 a pag. 35).

Veniamo infine alla istituzionalizzazione della modalità di lavoro a distanza dopo la positiva esperienza seguita al lungo periodo di confinamento per la pademia da covid-19. Ebbene, vengono formalmente riconsciute due nuove modalità di prestazione lavorativa con pieni ed eguali diritti e doveri rispetto alla canonica presenza in ufficio. Il lavoro agile propriamente detto che non avra’ piu’ vincoli orari e di sede di esercizio. La fascia di contattabilità non sarà superiore all’orario medio giornaliero di lavoro. Prevede inoltre una fascia di inoperabilità nella quale il lavoratore non potrà operare compreso il tempo di riposo non inferiore alle 11 ore per giornata di lavoro. Il lavoratore agile avrà diritto a richiedere permessi, ferie e qualunque altra tutela prevista dal CCNL. Diversa invece sarà la modalità di lavoro da remoto che si differenzierà dal lavoro agile perchè il lavoratore sarà soggetto ai medesimi vincoli del lavoro in presenza. Quest’ultima potrà essere esercitata presso il domicilio e/o da postazioni di lavoro in sedi attrezzate previa verifica semestrale della adeguatezza circa le misure di sicurezza. 

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