I Giudici della Corte dei Conti evidentemente, non avevano ancora letto il rapporto Ocse sulle misere buste paga dei lavoratori italiani quando la sezione Autonomie ha espresso il parere n. 5/Sezaut/2019/Qmig. Diversamente, vogliamo sperare, non avrebbero sentenziato che uno dei pochi strumenti a disposizione dei lavoratori per arrotondare lo stipendio e far fronte alle spese impreviste, cioè le prestazioni di lavoro straordinario, non può essere incrementato dalla contrattazione. A parere della Corte dei Conti infatti, il Fondo dedicato alle retribuzione oraria del lavoro straordinario, non può essere simmetricamente aumentato con l’incremento della retribuzione negoziata per contratto. Questo sta a significare che se anche la retribuzione aumenta per contratto, il Fondo destinato a retribuire il lavoro straordinario resta fisso, il suo incremento non è automatico. Non c’è alcun parallelismo di sorta tra retribuzione contrattuale e retribuzione di prestazioni straordinarie. Quindi, ne consegue, che restando fisso lo stanziamento destinato allo straordinario, le ore che potranno essere retribuite subiranno una logica contrazione aritmetica.